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Richiesta di esenzione

L’ente può formulare una richiesta di esenzione dall’imposta sull’utile e sul capitale (cantonale e federale) e/o una richiesta per l’esenzione dall’imposta di successione e donazione. È possibile trasmettere all’autorità competente un'unica istanza scritta precisando la volontà di ottenere l’esenzione per entrambe.

È compito della persona giuridica dimostrare l'esistenza dei presupposti richiesti dal legislatore per la concessione dell'esenzione fiscale .A tal fine è necessario allegare all’istanza tutta una serie di documenti. Consulta la documentazione necessaria.

L’istanza di esenzione deve essere inoltrata all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

Per ogni decisione verrà prelevata una tassa di esenzione.

Richiesta di esenzione dal pagamento delle imposte sull’utile e sul capitale

Sono esenti dall'imposta le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, così come le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto concerne l'utile ed il capitale esclusivamente ed irrevocabilmente destinati a questi fini.
La persona giuridica che persegue esclusivamente uno scopo ideale non adempie i requisiti necessari all’esenzione dal pagamento delle imposte sull’utile e sul capitale, ma può beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione.
L’esenzione fiscale è subordinata all’adempimento dei seguenti presupposti cumulativi: 

a)    Persona giuridica
Deve trattarsi di persone giuridiche Il richiedente deve essere una persona giuridica, segnatamente di fondazioni o un’associazioni. 

b)    Esclusività dell'impiego dei fondi 
L'attività per la quale si desidera ottenere l’esonero fiscale deve essere orientata esclusivamente al bene di terzi o all’assolvimento di compiti pubblici. L’attività non deve avere scopo di lucro o perseguire gli interessi della persona giuridica stessa o dei suoi membri, rispettivamente dei suoi soci.

c)    Irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi
I fondi devono essere irrevocabilmente legati al perseguimento dell’attività per la quale si desidera ottenere l’esonero fiscale. In altre parole, tali fondi non possono in nessun caso essere retrocessi ai donanti, rispettivamente ai fondatori, e al momento dello scioglimento della persona giuridica devono essere devoluti ad un ente al beneficio dell’esenzione fiscale e con finalità simili. Tale presupposto deve figurare nello statuto mediante un'appropriata disposizione.

d)    Attività effettiva
La mera dichiarazione statutaria di un'attività esente dall'imposta non è sufficiente. L’attività, volta alla realizzazione delle finalità dell’ente, deve essere effettiva e comprovata. 

e)    Divieto di capitalizzazione 

L’accumulo di capitale o l’aumento di capitale proprio non sono ammessi, motivo per cui gli enti che costituiscono delle riserve con i ricavi, le donazioni e le devoluzioni (tesaurizzazione) non hanno diritto all’esenzione fiscale. 

Eventuali accantonamenti devono essere sciolti entro un termine ragionevole (massimo 3 anni).

Oltre ai presupposti generali elencati qui sopra, due criteri particolari devono essere adempiuti per le persone giuridiche con scopi di pubblica utilità:

a)    Interesse generale
Lo scopo di pubblica utilità è riconosciuto se l’attività dell’ente è volta al perseguimento di un interesse generale importante per la comunità. Tale interesse viene di regola riconosciuto unicamente quando la cerchia dei destinatari risulta aperta.

b)    Disinteresse
La nozione di "pubblica utilità" presuppone che l'attività della persona giuridica sia esercitata nell'interesse generale e sia pure disinteressata, vale a dire che esige da parte dei membri o terzi un sacrificio in favore dell'interesse generale senza tener conto dei propri interessi.

Qualora l’ente svolga un’attività in base ad una delega o ad un mandato fondati sui compiti dello Stato, si ritiene l’esistenza di uno scopo pubblico. 

L’esistenza della delega o del mandato da parte dello Stato deve essere comprovata dalla persona giuridica tramite la produzione della necessaria documentazione.

Le persone giuridiche che perseguono fini di culto devono professare e promuovere a livello svizzero (o cantonale) una fede religiosa comune attraverso la dottrina e le funzioni religiose. Le Chiese riconosciute costituzionalmente (Chiesa Cattolica Romana e Chiesa Evangelica Riformata) sono esenti per legge e non devono inoltrare alcuna richiesta di esenzione fiscale. 

Richiesta di esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione

Sono esenti dall’imposta le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini.
L’esenzione fiscale è subordinata all’adempimento dei seguenti presupposti cumulativi: 

a)    Persona giuridica
Deve trattarsi di persone giuridiche, segnatamente di fondazioni o associazioni. 

b)    Esclusività dell'impiego dei fondi 
L'attività per la quale si desidera ottenere l’esonero fiscale deve essere orientata esclusivamente al bene di terzi o all’assolvimento di compiti pubblici. L’attività non deve avere scopo di lucro o perseguire gli interessi della persona giuridica stessa o dei suoi membri, rispettivamente dei suoi soci.

c)    Irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi
I fondi devono essere irrevocabilmente legati al perseguimento dell’attività per la quale si desidera ottenere l’esonero fiscale. In altre parole, tali fondi non possono in nessun caso essere retrocessi ai donanti, rispettivamente ai fondatori, e al momento dello scioglimento della persona giuridica devono essere devoluti ad un ente al beneficio dell’esenzione fiscale e con finalità simili. Tale presupposto deve figurare nello statuto mediante un'appropriata disposizione.

d)    Attività effettiva
La mera dichiarazione statutaria di un'attività esente dall'imposta non è sufficiente. L’attività, volta alla realizzazione delle finalità dell’ente, deve essere effettiva e comprovata. 

e)    Divieto di capitalizzazione 

L’accumulo di capitale o l’aumento di capitale proprio non sono ammessi, motivo per cui gli enti che costituiscono delle riserve con i ricavi, le donazioni e le devoluzioni (tesaurizzazione) non hanno diritto all’esenzione fiscale. 

Eventuali accantonamenti devono essere sciolti entro un termine ragionevole (massimo 3 anni).

Oltre ai presupposti generali elencati qui sopra, due criteri particolari devono essere adempiuti per le persone giuridiche con scopi di pubblica utilità:

a)    Interesse generale
Lo scopo di pubblica utilità è riconosciuto se l’attività dell’ente è volta al perseguimento di un interesse generale importante per la comunità. Tale interesse viene di regola riconosciuto unicamente quando la cerchia dei destinatari risulta aperta.

b)    Disinteresse
La nozione di "pubblica utilità" presuppone che l'attività della persona giuridica sia esercitata nell'interesse generale e sia pure disinteressata, vale a dire che esige da parte dei membri o terzi un sacrificio in favore dell'interesse generale senza tener conto dei propri interessi.

Qualora l’ente svolga un’attività in base ad una delega o ad un mandato fondati sui compiti dello Stato, si ritiene l’esistenza di uno scopo pubblico. 

L’esistenza della delega o del mandato da parte dello Stato deve essere comprovata dalla persona giuridica tramite la produzione della necessaria documentazione.

Le persone giuridiche che perseguono fini di culto devono coltivare e promuovere a livello svizzero (o cantonale) una fede religiosa comune attraverso la dottrina e le funzioni religiose. Le Chiese riconosciute costituzionalmente (Chiesa Cattolica Romana e Chiesa Evangelica Riformata) sono esenti per legge e non devono inoltrare alcuna richiesta di esenzione fiscale. 

Lo scopo ideale si contrappone a quello di scopo di lucro, ma ha una portata più ampia rispetto alla nozione di pubblica utilità poiché non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di un’attività per il bene generale della collettività. 
L’attività non deve perseguire alcun fine di lucro e deve essere fondamentalmente orientata alla realizzazione dello scopo ideale (ricreativo, sportivo o di svago limitati ad una cerchia ristretta di persone).