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Deduzione delle devoluzioni

In generale

Le prestazioni volontarie a favore di una persona giuridica con sede in Svizzera ed esentata dalle imposte in virtù dello scopo pubblico o di utilità pubblica sono dedotte dai proventi nella misura seguente:

Se effettuate da persone fisiche

  • le liberalità devono complessivamente raggiungere almeno CHF 100.-- durante l’anno interessato e l’importo complessivo deducibile corrisponde al massimo al 20% del reddito netto intermedio;
  • nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 % che non oltrepassi complessivamente il 50 % dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32b LT.

Se effettuate da persone giuridiche

  • gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche le prestazioni volontarie fino a concorrenza del 20% dell’utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti;
  • nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi sieda almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 % che non oltrepassi complessivamente il 50 % dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b LT.

Devoluzioni alle Chiese e ad enti esenti ai fini di culto

Le liberalità alle Chiese riconosciute (Chiesa Cattolica Romana e Chiesa Evangelica Riformata) sono deducibili fiscalmente, al contrario, le liberalità in favore di enti esenti ai fini di culto non sono deducibili.