Circondari elettorali
(art. 93a LEDP)
La legge consente di presentare proposte di candidature per l’elezione del Consiglio comunale in base alla rappresentanza regionale, se ciò è espressamente previsto dal regolamento comunale o dal decreto legislativo che ha sancito l’aggregazione comunale.
L’utilizzo dei circondari elettorali per l’elezione del Consiglio comunale, laddove sono istituiti, non è obbligatorio. I Partiti possono rinunciare a questa possibilità. E’ tuttavia possibile riunire due o più circondari elettorali ma non suddividerli ulteriormente.
I circondari elettorali non hanno alcun influsso nella ripartizione tra le liste: essi toccano la ripartizione interna della lista.
Per l'elezione del Consiglio comunale di Mendrisio sono previsti i seguenti circondari elettorali:
- circondario 1: Arzo
- circondario 2: Besazio
- circondario 3: Capolago
- circondario 4: Genestrerio
- circondario 5: Ligornetto
- circondario 6: Mendrisio Borgo
- circondario 7: Meride
- circondario 8: Rancate
- circondario 9: Tremona
Non sono previsti circondari elettorali per i Comuni di Lugano e Terre di Pedemonte.
Nota bene
La legge non ammette circondari elettorali per l’elezione del Municipio.