Per ottimizzare le procedure di collaudo e garantire una miglior sicurezza stradale, il Consiglio federale (art. 33 cpv. 8 dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali - OETV) ha stabilito che i collaudi devono essere effettuati conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito a livello intercantonale. Tale sistema impone un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle disposizioni e richiede che i veicoli pesanti (a eccezione di quelli adibiti al trasporto di persone) siano collaudati a pieno carico, o per lo meno al 75 % di esso.
Nell'ottica di limitare il più possibile eventuali inconvenienti, questa misura è stata introdotta prevedendo un opportuno periodo di transizione e un'adeguata flessibilità nella riservazione dei collaudi.
Dal 1. settembre 2013 gli autocarri, i trattori a sella pesanti e i loro rimorchi devono pertanto essere presentati al collaudo carichi, con un peso effettivo corrispondente ad almeno il 75% del loro peso totale. Naturalmente il carico deve essere ripartito uniformemente e assicurato correttamente.
Per le combinazioni di veicoli si può richiedere per tempo di collaudare sia il veicolo trattore che il rimorchio o il semirimorchio; se il veicolo convocato è un trattore a sella, per poter raggiungere almeno il 75% del suo peso totale occorre evidentemente presentarsi con un semirimorchio.
Ad ogni modo bisogna prestare attenzione a non superare i pesi legali e le pressioni sugli assi che figurano sulla licenza di circolazione. Inoltre è opportuno verificare che i carichi gravanti sugli assi sterzanti e su quelli motore siano sufficienti.
Tutti questi veicoli possono tuttavia essere presentati al collaudo vuoti con un rapporto di misurazione dei freni rilasciato da un'azienda specializzata riconosciuta ufficialmente dall'autorità.