Autorità federali
Assemblea federale
L’Assemblea federale, il Parlamento svizzero, si compone di due Camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. L’Assemblea federale è l’autorità suprema della Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
Consiglio nazionale
I 200 seggi nel Consiglio nazionale sono ripartiti tra i 26 Cantoni secondo la popolazione. Ogni Cantone ha diritto ad almeno un seggio.
Consiglio federale
Il Governo della Svizzera è costituito dai sette membri del Consiglio federale, eletti per un quadriennio dall'Assemblea federale plenaria. Il presidente della Confederazione è eletto solo per un anno ed è «primus inter pares», ossia primo fra pari; dirige le sedute del Consiglio federale e assume particolari funzioni di rappresentanza. Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.
Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati è composto da 46 deputati dei Cantoni svizzeri. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni due.
- Consiglio degli Stati
- Membri del Consiglio degli Stati: Cantone Ticino
- Membri ticinesi nelle Commissioni
Cancelleria federale e Dipartimenti federali
In Svizzera i ministeri sono chiamati "Dipartimenti federali". Il loro numero è fisso e pari a 7.
Ogni Dipartimento federale è guidato da un Consigliere federale. La Cancelleria federale è l'organo di stato maggiore del Consiglio federale.