Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Autorità di ricorso LAFE

Di regola, le persone all'estero devono chiedere un'autorizzazione all'Autorità cantonale di I.a istanza LAFE per l’acquisto di fondi in Svizzera.

Le limitazioni, le eccezioni e le disposizioni procedurali figurano nei seguenti atti normativi:

Fino al 31 Luglio 2016 i ricorsi presentati contro decisioni di prima istanza relative all'acquisto di fondi da parte di persone all'estero erano decisioni della Commissione di ricorso in materi di legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), composta da un magistrato dell'ordine giudiziario in qualità di presidente, quatto altri membri e tre membri supplenti.

Dal 1 agosto 2016 la competenza per statuire in seconda istanza in materia LAFE è stata trasferita al Tribunale cantonale amministrativo.