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Procedura di controllo e di valutazione secondo OPIR

  • Un’azienda è soggetta all’ordinanza se viene superato il quantitativo soglia di una sostanza, un preparato o un rifiuto speciale.
  • Superamento quantitativi soglia.
    Si considera superato il quantitativo soglia se nell’intera area dell’azienda la quantità massima di una sostanza, un preparato o un rifiuto speciale è superiore al relativo quantitativo soglia.
  • Le misure devono contribuire a: ridurre il potenziale di pericolo, prevenire gli incidenti rilevanti, limitare gli effetti degli incidenti rilevanti.
  • Le misure devono inoltre essere attuate considerando lo sviluppo della tecnica di sicurezza.
  • Piani d’intervento.
    Tra le misure richieste dall’OPIR, si segnala la necessità di elaborare un piano d’intervento.
  • Il detentore di un’azienda che sottostà all’OPIR deve inviare all’autorità esecutiva un rapporto breve, comprendente le informazioni seguenti:
    • descrizione dell’azienda e dei suoi dintorni;
    • indicazioni dettagliate relative ai possibili pericoli;
    • descrizione delle misure di sicurezza;
    • valutazione dell’entità di eventuali danni alla popolazione o all’ambiente in seguito di un incidente rilevante.
  • Per la procedura relativa alla licenza di costruzione di un’azienda assoggettata all’OPIR (nuove costruzioni, ampliamenti o cambiamento dell’utilizzo) il rapporto breve costituisce un elemento di base per l’autorizzazione, in modo da poter riconoscere tempestivamente i pericoli e prendere per tempo le misure necessarie, realizzandole secondo lo sviluppo della tecnica di sicurezza.
  • Il rapporto breve consente all’autorità esecutiva di effettuare una valutazione dei possibili effetti di un incidente rilevante e le procura le basi per decidere se il detentore abbia ottemperato all’art. 3 OPIR e se debba o meno effettuare un’analisi dei rischi.
  • Su richiesta dell’autorità esecutiva, il detentore realizza l’analisi dei rischi per la popolazione e per l’ambiente. Per stabilire il rischio sono messi in relazione le diverse possibili conseguenze risultati dagli incidenti maggiori, con le loro probabilità di accadimento.
  • L’autorità esecutiva esamina lo studio di analisi di rischio e valuta se il rischio rappresentato da un’azienda è sopportabile o meno. Se giunge alla conclusione che il rischio non è sopportabile, ordina al detentore di prendere delle misure di sicurezza supplementari
  • Su richiesta, l’autorità esecutiva permette di consultare il riassunto dell’analisi di rischio realizzato dal detentore, come pure il rapporto di valutazione redatto dall’autorità.