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Registro e identificazione degli apiari

L'Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE) prescrive l'obbligo di tenere un registro cantonale degli apicoltori e degli apiari. 

Notifica degli apiari

La notifica e la registrazione degli apiari è retta dall'art. 18a OFE.

L'apicoltore deve annunciare all'Ufficio del veterinario cantonale, entro dieci giorni lavorativi, ogni nuovo apiario utilizzando il formulario seguente:

Anche eventuali cambiamenti nella gestione dell'apiario (nuovo apicoltore), cambiamenti di indirizzo nonché la cessazione di attività dev'essere notificata all'UVC entro lo stesso termine.

Identificazione degli apiari

In base all'art. 19a OFE, l'apicoltore:

  • contrassegna i suoi apiari con il numero d'identificazione secondo le indicazioni dell'Ufficio del veterinario cantonale
  • il numero di identificazione deve essere ben visibile esternamente all'apiario.

Deve essere contrassegnato con l'apposita targa ufficiale ogni singolo apiario. L'apicoltore deve quindi ordinare una targa per ogni apiario stanziale, nel luogo dove sono insediate le colonie tutto l'anno o perlomeno durante l'inverno. Oltre a ciò, è necessaria una targa per identificare eventuali apiari dislocati sul territorio durante la bella stagione. Il grafico​​​​​​​ illustra, sulla base di un esempio, come deve essere gestita l'identificazione degli apiari.