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Sanità animale

Ogni detentore è responsabile dello stato di salute e di benessere dei suoi animali. Se si trova confrontato con problemi sanitari non risolvibili con i mezzi propri, diventa imperativo richiedere l'aiuto di un veterinario, quindi dello specialista in grado di diagnosticare le malattie, di proporre terapie e di consiliare eventuali misure preventive.

Vi sono tuttavia malattie particolarmente insidiose che devono essere combattute con l'aiuto dello Stato. Si tratta delle cosiddette "epizoozie", caratterizzate ad esempio da un'elevata contagiosità (esempio peste suina), dalla trasmissibilità alle persone (esempio rabbia) o dagli ingenti danni economici provocati (esempio BVD dei bovini).

La materia è regolamentata a livello federale dalla Legge federale sulle epizoozie (LFE) e dalla relativa Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE). I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione.

I principali contenuti della LFE sono i seguenti:

  • definizione e categorie di epizoozie
  • organizzazione cantonale (veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali, ispettori)
  • ripartizione degli oneri tra Cantoni e Confederazione
  • accesso ai locali degli organi ufficiali
  • compito di organizzare i provvedimenti di lotta demandati al Consiglio Federale
  • tasse ai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie
  • indennità per perdita di animali; limitazioni dell'obbligo dell'indennità
  • disposizioni penali (articolo 47: Ministero pubblico, articolo 48: UVC)

Per quanto riguarda le informazioni sulle singole malattie, rimandiamo al capitolo malattie.

Legislazione federale

Epizoozie

916.40
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)

916.401
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.441.22
Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)

814.600
Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)