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Cure acute e transitorie (CAT)

Il 13 giugno 2008 l'Assemblea federale ha approvato la Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, che ha comportato anche la modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), del 18 marzo 1994, introducendo l'art. 25a. Questo articolo definisce un nuovo concetto di cure, limitate nel tempo e consecutive ad un soggiorno ospedaliero, denominate prestazioni di "cure acute e transitorie (CAT)". Il Consiglio federale ha stabilito l'entrata in vigore del nuovo ordinamento a partire dal 1. gennaio 2011.

A partire quindi dall'inizio di questo nuovo anno, il medico ospedaliero potrà prescrivere, alla dimissione di un paziente che era degente, le cosiddette prestazioni CAT. Queste terapie sono un insieme di cure infermieristiche (consigli e istruzioni, esami e cure, cure di base) erogate in base ad una valutazione del bisogno terapeutico e il cui obiettivo è ristabilire "[...] le competenze di cura personali in modo che il paziente possa riappropriarsi delle capacità disponibili e delle possibilità presenti nel suo spazio usuale prima della degenza in ospedale".

Le prestazioni fornite sottoforma di cure acute e transitorie possono avere una durata massima di 14 giorni e possono essere erogate solo dalle seguenti persone/istituti:

  1. infermiere e infermieri indipendenti;
  2. organizzazioni di cure a domicilio;
  3. case di cura (come descritto nell'art. 39 cpv. 3 LAMal).

Tutti i pazienti dimessi da un ospedale o da una clinica del Cantone che soddisfano le condizioni enunciate nel Modulo d'annuncio per cure acute e transitorie (CAT) (allegato 1) potranno usufruire di queste cure presso quattro Istituti per anziani se in età AVS (64 anni per le donne e 65 per gli uomini) o al proprio domicilio (indipendentemente dall'età).

Fintanto che non saranno definiti i requisiti di polizia sanitaria necessari all'autorizzazione all'esercizio per le organizzazioni di cure a domicilio e per gli infermieri indipendenti, i requisiti di finanziamento e la convenzione speciale con gli assicuratori malattia sarà possibile usufruire dei trattamenti di cure acute e transitorie solo presso i quattro istituti per anziani sotto elencati (quindi per il momento limitatamente a persone in età AVS):

  1. Casa per anziani Santa Lucia, 6864 Arzo
  2. Casa anziani Malcantonese di Castelrotto, 6980 Castelrotto
  3. Centro Sociosanitario Casa anziani di Vallemaggia, 6675 Cevio
  4. Casa per anziani Opera Charitas, 6968 Sonvico

Come prescrivere prestazioni di cure acute e transitorie?

Il medico ospedaliero verifica che tutte le seguenti condizioni siano rispettate:

  1. i problemi di salute di carattere acuto sono noti e stabilizzati. Non si rendono più necessarie prestazioni diagnostiche e terapeutiche in un ospedale acuto (compreso il reparto geriatrico di un ospedale). Non sussiste un bisogno di riabilitazione presso una clinica di riabilitazione;
  2. il paziente necessita di cure da parte di personale infermieristico qualificato, a seguito di un ricovero in un ospedale acuto;
  3. le cure acute e transitorie sono una fase del processo di cura. Esse sono prescritte sulla base di un bisogno e con finalità definite e non sono previste quali periodo in attesa di un'ammissione in una clinica riabilitativa o in una casa di cura. Da rilevare che per i residenti in Istituto per anziani prima dell'ospedalizzazione, è previsto solo il rientro nell'Istituto di provenienza (per questi casi non è quindi indicata la prescrizione di cure acute e transitorie);
  4. dato che le CAT hanno come obiettivo il ristabilimento delle competenze, l'obiettivo è un rientro a casa che eviti una riospedalizzazione;
  5. viene allestito un piano di cura con le misure atte al raggiungimento degli obiettivi.

Se presenti i requisiti citati, il medico:

 

  • verifica la disponibilità di posti letto presso uno dei quattro Istituti per anziani autorizzati, tramite il formulario "Richiesta d'ammissione cure acute e transitorie (CAT) in istituti per anziani" (allegato 2);
  • una volta ottenuto il nulla osta invia il formulario "Modulo d'annuncio per le cure acute e transitorie (CAT)" (allegato 1) alla cassa malati del paziente e in copia all'istituto ricevente;
  • informa il paziente che dovrà sostenere un costo di Fr. 50.- per ogni giorno di degenza, quale compartecipazione ai costi d'albergheria presso la struttura autorizzata a erogare cure acute e transitorie.

Si rende attenti che il paziente potrà usufruire di queste prestazioni solo per il tempo prescritto sul "Modulo d'annuncio per cure acute e transitorie (CAT)", ma al massimo per 14 giorni.