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Violenza domestica nel contesto migratorio

Introduzione

La violenza domestica è un fenomeno che tocca trasversalmente tutte le nazionalità e le culture e coinvolge dunque anche le persone straniere, sia come vittime che come autori.

Le informazioni qui riportate vogliono fornire delle indicazioni alle vittime straniere di violenza domestica, per chiarire quali siano le implicazioni per il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno in Svizzera.

In caso di separazione/divorzio a seguito di una violenza domestica, c'è il rischio di perdere il permesso?

(art. 50 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 LStr e art. 77 OASA)

Nell'ambito del matrimonio o, più in generale, della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, può sussistere anche dopo lo scioglimento della comunità familiare a determinate condizioni:

  • Se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo, non vi sono motivi per la revoca del permesso di dimora. Pertanto, dopo i tre anni di matrimonio la/o straniera/o può sciogliere l'unione coniugale a causa della violenza domestica subìta, senza correre il rischio di vedersi revocare il proprio permesso (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr);
  • Per contro, laddove l'unione coniugale è durata meno di tre anni, per il rilascio/rinnovo del permesso è necessario adempiere a delle condizioni accresciute. In altre parole, il rilascio/rinnovo del permesso non è automatico. In questo caso la/il coniuge dovrà invocare un grave motivo personale che renda necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr) e dimostrare di aver subito violenza domestica (art. 50 cpv. 2 LStr).

Cosa si intende con violenza domestica nella LStr?

Secondo il Tribunale federale, la violenza domestica è considerata come una ragione personale grave ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LStr quando la coabitazione minaccia gravemente l'integrità della persona ammessa in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare e, di conseguenza, la continuazione della relazione matrimoniale non è più ragionevolmente esigibile. Tuttavia, la violenza domestica subita deve rivestire "una certa intensità" (cfr. DTF 2C_460/2009, consid. 5.3).

Le prove della violenza domestica nella comunità famigliare

Qualora venga fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio, l'Ufficio della migrazione cantonale può esigere una prova (art. 77 cpv. 5 OASA).

Come indizi di violenza valgono in particolare (art. 77 cpv. 6 OASA):

  1. i certificati medici;
  2. i rapporti di polizia;
  3. le denuncie penali;
  4. i provvedimenti ai sensi dell'art. 28b del Codice civile o;
  5. le corrispondenti condanne penali.

Presentando questi documenti all'Ufficio della migrazione, si potranno avvalorare le proprie motivazioni per chiedere una proroga del permesso di dimora in Svizzera. A tali documenti possono venir aggiunte le indicazioni e le informazioni fornite da organizzazioni specializzate (p. es. centri di assistenza e consulenza per le vittime, case per donne maltrattate, ecc.) (art. 77 cpv. 6bis OASA).

Obbligo di collaborare in base all'art. 90 LStr

La vittima di violenza domestica deve collaborare con le autorità cantonali della migrazione nell'accertamento dei fatti determinanti, in particolare fornendo la necessaria documentazione come: rapporti di polizia ben circostanziati, condanne penali dell'aggressore, ecc.

Procedura

All'Ufficio della migrazione cantonale deve essere inoltrata una domanda per la concessione di un permesso per un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). In seguito, il Cantone valuta se siano dati gli estremi per proporre il rilascio del permesso, in particolare per il motivo di violenza all'interno della comunità familiare.
Il Cantone può emanare un avviso favorevole, che verrà inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione, il quale decide se accordare il permesso richiesto.

Divisione della giustizia
Violenza domestica

Piazza Governo 7
6500 Bellinzona

violenzadomestica(at)ti.ch

Coordinatrice 
Proce Myriam

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