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Menzioni a registro fondiario

Definizione
Nell'ambito della procedura di RT vengono iscritte a registro fondario (RF) diverse menzioni alle quali è necessario prestare la dovuta attenzione in caso di alienazione di fondi, in quanto ne limitano parzialmente la possibilità di disporre.

È quindi importante informarsi preventivamente presso i Consorzi, i progettisti, l'Ufficio dei registri o l'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari sulle ripercussioni delle menzioni sotto elencate.

 

Fondi soggetti alla procedura RT

Definizione:
è una menzione generica provvisoria indicante che tutti i fondi inclusi in un comprensorio sono soggetti ai disposti della legislazione federale e cantonale sui raggruppamenti dei terreni.

Base legale:
art. 51 e seguenti del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario del 1° aprile 1998

Iscrizione:
dopo l'accoglimento dell'istanza per l'esecuzione di un RT, una RP o una permuta generale.

Cancellazione:
al momento dell'approvazione definitiva del NR.

 

Sospensiva

Definizione:
è una menzione provvisoria indicante la data a partire dalla quale, le mutazioni di proprietà (compravendite, cessioni, ecc.) non verranno più prese in considerazione ai fini del nuovo riparto dei fondi se in contrasto con le previsioni del raggruppamento terreni.

Base legale:
art. 5 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni.

Iscrizione:
non appena il progettista del RT è pronto per iniziare lo studio del nuovo riparto dei fondi.

Cancellazione:
dopo l'immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi.

 

Obbligo di manutenzione

Definizione:
è una menzione definitiva, costituita sui sedimi delle opere realizzate nell'ambito del RT e indicante l'obbligo di una costante e curata manutenzione delle stesse.

Base legale:
art. 73 e 80 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT) 23 novembre 1970.

Iscrizione:
dopo l'approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi.

Cancellazione:
non può essere cancellata.

Obbligo di coltivazione

Definizione:
è una menzione definitiva costituita sui fondi ubicati fuori dalla zona edificabile e indicante l'obbligo a coltivare in modo razionale i fondi raggruppati o bonificati con sussidi dello Stato.

Base legale:
art. 74 e 80 della LRPT.

Iscrizione:
dopo l'approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi.

Cancellazione:
solo se il fondo perde la destinazione iniziale agricola-forestale.

 

Divieto di frazionamento

Definizione:
è una menzione definitiva, costituita sui fondi ubicati fuori dalla zona edificabile e indicante il divieto di frazionare i fondi raggruppati con i sussidi dello Stato.

Sono riservate le eccezioni previste dall'art. 75 della LRPT e dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), le cui applicazioni sono di competenza della Sezione dell'Agricoltura.

Base legale:
art. 75 e 80 della LRPT.

Iscrizione:
dopo l'approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi.

Cancellazione:
solo se il fondo perde la destinazione iniziale agricola-forestale.

Rimborso dei sussidi

Definizione:
è una menzione provvisoria indicante l'obbligo di restituzione dei sussidi qualora i fondi raggruppati o bonificati sono sottratti alla loro destinazione agricola originaria.

Base legale:

Iscrizione:
dopo l'approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi.

Cancellazione:
dopo vent'anni dall'approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi.