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Viticoltura - Vitigni

Catasto viticolo

Sezione dell'agricoltura
Servizio della viticoltura
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
www.ti.ch/agricoltura

La scelta della varietà d'uva per l'impianto compete al viticoltore che ne deve sopportare le conseguenze in caso di insuccesso.

Nelle sue valutazioni egli non potrà fare astrazione di criteri quali l'idoneità del vitigno (resistenza, maturazione, esigenze pedoclimatiche), nonché delle questioni di carattere commerciale.

In effetti, in base ai regolamenti vigenti non tutti i vitigni permettono la produzione di vino DOC o di IGT "Nostrano".

Stato 2022 - Ticino

Ia categoria (DOC) rossi
la Bondola, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Carminoir, il Diolinoir, il Divico, la Galotta, il Gamaret, il Garanoir, il Marselan, il Merlot, il Petit Verdot, il Pinot Nero e la Syrah.

Ia categoria (DOC) bianchi
lo Chardonnay, lo Chasselas, il Doral, lo Johanniter, il Kerner, il Müller Thurgau, il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, il Sauvignon Bianco, il Sauvignon Grigio, il Semillon e il Viognier.

IIa categoria (IGT)
Altri vitigni.
Per la produzione di vino con indicazione geografica tipica e denominazione tradizionale propria «Nostrano», possono essere usate tutte le varietà a condizione che siano state registrate nel catasto come varietà coltivate in Ticino o Mesolcina da almeno 3 anni (sovrainnesti compresi), ad eccezione di quelle citate nell’allegato 1 del Regolamento sulla viticoltura, che non possono essere usate.

 

Particolarità

I vini DOC, oltre ai vitigni citati all’art. 23 del regolamento sulla viticoltura, possono contenere fino ad un 10% di qualsiasi vitigno a condizione che:

  • a) il vitigno figuri nella «Lista internazionale delle varietà di vite» pubblicata dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV);
  • b) la loro coltivazione in Ticino o Mesolcina sia notificata da almeno 3 anni nell’ambito dell’aggiornamento dei dati del catasto;
  • c) soddisfino le gradazioni minime previste per le altre uve rosse e le altre uve bianche di cui all’art. 25;
  • d) rispettino i limiti di produzione richiesti per la produzione di vini DOC;
  • e) il loro uso a tale scopo sia stato notificato nelle dichiarazioni della vendemmia; e
  • f) non figurino nel regolamento sulla viticoltura.

Il taglio con vini provenienti da fuori cantone non è ammesso, ad eccezione che per i vini bianchi DOC.

I vitigni complementari non possono essere indicati sull’etichetta.