Latticini
In conformità alla Legge federale sull'agricoltura, la Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio, nonché un supplemento per il foraggiamento senza insilati (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte).
I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un’organizzazione di produttori. A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte. I venditori diretti sono esentati dall’obbligo di concludere contratti per i quantitativi smerciati direttamente (art. 36b Legge sull'agricoltura).
Obbligo di notifica - art 43 Legge sull'agricoltura
- Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale:
a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e
b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli. - I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.
- I valorizzatori del latte notificano al servizio cantonale designato dal Consiglio federale i quantitativi concordati con i produttori e la durata dei contratti di acquisto di latte stipulati. Il servizio informa le cerchie interessate sui quantitativi totali concordati.
L’armonizzazione con il diritto europeo in materia di igiene richiede inoltre l’obbligo di autorizzazione per le aziende che producono, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari di origine animale. Il legislatore ha tuttavia previsto una serie di eccezioni a tale obbligo, dipendenti dalle caratteristiche dell'azienda. A tale fine invitiamo a consultare il sito web del Laboratorio cantonale e in particolare il settore "Notificazioni e autorizzazioni".
Sia per la produzione che per la trasformazione del latte vanno rispettate le relative normative federali, nonché le norme generali di igiene sulle derrate alimentari.
AUTORITÀ COMPETENTE
Annunci produzione
TSM Fiduciaire Sàrl
Weststrasse 10
3000 Bern 6
Tel. +41 (0)31 359 59 51
Fax +41 (0)31 359 59 61
www.tsm-gmbh.ch
Consulenza
UCA - consulenza lattiera
Via Mirasole 22
6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 814.61.91
Fax +41 (0)91 814.61.99
patrizia.rivascettrini(at)ti.ch
Controlli
Laboratorio Cantonale
Via Mirasole 22
6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 814.61.11
Fax +41 (0)91 814.61.19
www.ti.ch/laboratorio
BASE LEGALE
- Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte - OSL) del 25 giugno 2008
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) del 9 ottobre 1992
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) del 23 novembre 2005
- Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) del 23 novembre 2005
- Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23 novembre 2005
- Ordinanza concernente la qualità del latte (OQL) del 23 novembre 2005
- Ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL) del 23 novembre 2005
- Ordinanza del DFE concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione dell'11 maggio 2009
- Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale del 23 novembre 2005
- Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005
- Ordinanza concernente l'igiene nella produzione primaria (OlPPrim) del 23 novembre 2005