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Canapa

L'art. 8 della legge sugli stupefacenti precisa che non possono essere coltivati, importati, fabbricati oppure posti in commercio:

  1. l’oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
  2. la diacetilmorfina e i suoi sali;
  3. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
  4. la canapa, per estrarne stupefacenti, e la resina dei suoi peli ghiandolari (hascisc).

Per maggior informazioni sulla coltivazione di canapa si rimanda al sito dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Per la coltivazione della canapa in Ticino si rimanda ai disposti della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (art. 13 - coltivazione) e ai disposti del Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (art. 3 e seguenti) - testi di legge vedi sotto. Per la notifica della coltivazione vi è un modulo sul sito della Polizia cantonale.

Canapa - foraggio - contributi
Per le restrizioni dell’utilizzo della canapa e dei suoi derivati per il foraggiamento degli animali come da Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animali (OLAlA), rimandiamo al sito specifico “La canapa come foraggio per gli animali“ (disponibile solo in F e D). Le superfici coltivate a canapa non sono considerate come superfici agricole utili sussidiabili. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito dell'Ufficio federale dell'agricoltura (sito UFAG) già citato sopra.

AUTORITÀ COMPETENTE

Autorità competenti per La Legge sugli stupefacenti (Lstup)
Servizio Antidroga
Via E. Bossi 2b
6901 Lugano
Notifica

Per il rilascio delle autorizzazioni per l'estrazione o il commercio della sostanza stupefacente a scopo terapeutico
Swissmedic
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Erlachstrasse 8
CH-3000 Berna 9
www.swissmedic.ch