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Imposta di donazione

All’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente.
Sono in particolare donazioni:

  • le assicurazioni a favore di terze persone (art. 78 LF sul contratto di assicurazione), per l’ammontare della somma percepita dal beneficiario quando l’assicurato è ancora in vita;

  • le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi;

  • gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione;

  • le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (art. 495 CCS);

  • le liberalità contenute in un contratto misto o simulato;

  • la costituzione e la cessione di diritti a favore di terze persone e la rinuncia ad essi.

Non è imponibile la rinuncia al diritto di usufrutto se il nudo proprietario è già stato imposto per questo diritto.

Esonero fiscale

Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.