Documenti accessibili
Non tutti i documenti sono accessibili ma solo quelli ufficiali.
Per documento ufficiale si intende
- qualsiasi informazione in possesso dell'autorità,
- espressa in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni,
- registrata su qualsiasi supporto,
- concernente l'adempimento di un compito pubblico.
Non sono considerati documenti ufficiali:
- i documenti la cui elaborazione non è terminata;
- i documenti destinati a scopi personali;
- i documenti utilizzati a scopi commerciali.
Tra i documenti ufficiali, non sono accessibili le seguenti categorie di documenti:
- i documenti che riguardano procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso (il loro accesso è regolato dalle rispettive leggi);
- i verbali e le registrazioni di autorità e organi che deliberano a porte chiuse (commissioni parlamentari, Consiglio di Stato e commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti, municipi, commissioni e delegazioni municipali, commissioni dei legislativi comunali);
- le cartelle sanitarie o cliniche;
- le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie (in buona parte reperibili nella Rivista ticinese di diritto e nel sito www.sentenze.ti.ch) e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;
- le note e le valutazioni scolastiche;
- certificati di assicurazione di previdenza professionale.
L'accesso ai documenti archiviati, cioè i documenti non più necessari per l'attività amministrativa corrente che vengono conservati in quanto di valore archivistico, non è più regolato dalla LIT ma dalla legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).
Per maggiori informazioni e consulenza nell'ambito dell'archiviazione è possibile contattare l'Archivio di Stato.