Raccolta giurisprudenza
Riconsegna del bene locato
Volume: 13
Data: 09.10.2009
Numero: 35
Articolo: Art. 267 CO
Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Massima:
Eventuali danni alla riconsegna del bene locato devono essere prontamente notificati dal locatore all’inquilino. Una notifica dei danni può però avvenire ancor prima della riconsegna del bene locato se risulta un’intenzione in tal senso della parte locatrice. L’esistenza di danni alla riconsegna del bene locato non dipende dalla redazione di un verbale al momento della con-segna/entrata nel bene locato.