Raccolta giurisprudenza
Difetti del bene locato (prostituzione)
Volume: 13
Data: 30.12.2009
Numero: 18
Articolo: Art. 258 CO
Autorità: Ufficio di conciliazione di Chiasso
Massima:
Una riduzione di pigione pari a due locazioni mensili nette si giustifica nel caso che nel palazzo locato venga esercitata un’attività di prostituzione con conseguente disordinate frequentazioni nello stesso stabile, senza che il portinaio o il locatore intervengano in maniera efficiente. La riduzione di pigione viene in particolare giustificata dal fatto che sussiste un uso improprio delle parti comuni dello stabile e che a qualunque ora del giorno funzionerebbero le cucine degli appartamenti ove viene svolta l’attività di prostituzione. La parte locatrice è dunque responsabile per il corretto andamento dell’intero stabile locato e risponde se colpevolmente omette di intervenire in questo contesto secondo le sue possibilità.