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Tassazione delle operazioni non tariffate

art. 2 cpv. 2, 47 e 55 cpv. 2-3 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della LEF del 23 settembre 1996 [OTLEF, RS 281.35].

La CEF, quale autorità di vigilanza, è competente come unica istanza cantonale per:

  • stabilire tasse per operazioni non espressamente previste dalla OTLEF maggiori di 150 franchi se la difficoltà del caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano (art. 1 cpv. 2 OTLEF);
  • fissare la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento, nonché per la delegazione dei creditori, nelle procedure complesse che richiedono particolari indagini della fattispecie o giuridiche (art. 47 OTLEF);
  • stabilire l'onorario globale dell'amministrazione del fallimento in caso di omologazione di un concordato dopo il fallimento (art. 55 cpv. 2 e 3 OTLEF).

Contro queste decisioni è dato il ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (art. 19 LEF e segnatamente art. 2 OTLEF).

In seconda istanza, la CEF, quale autorità di vigilanza, è competente per i ricorsi secondo l'art. 17 LEF contro le decisioni degli organi di esecuzione forzata relative a tasse e onorari in materia di esecuzione e fallimenti.

La CEF decide inoltre, quale autorità di ricorso nelle cause proposte a norma della LEF, gli appelli e i reclami contro le sentenze dei pretori e dei giudici di pace anche dal profilo delle tasse ivi stabilite (cfr. art. 48-49 OTLEF).

Infine, la CEF, in qualità di autorità superiore in materia di concordato, statuisce sui ricorsi (appelli) contro le decisioni dei pretori che fissano gli onorari dei commissari concordatari, dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori in caso di concordato con abbandono dell'attivo (art. 55 cpv. 1 OTLEF), del commissario dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 56 cpv. 2 OTLEF) e del commissario nella procedura di moratoria straordinaria (art. 57 OTLEF).