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Soggiorno in un istituto di accoglienza o cura

Le disposizioni prevedono l'obbligo di stipulare un contratto di assistenza scritto -per questioni probatorie, non di validità dell'atto, che è data anche senza forma scritta - che stabilisca le prestazioni fornite e il costo del soggiorno (art. 382 CC). Con prestazioni si intendono la presa a carico quotidiana, i servizi alberghieri, le attività quotidiane, il tempo libero, le vacanze, l'attività ricreativa ecc. Sono di principio escluse le prestazioni mediche, fatte salve le minime indicazioni di ordine medico.

La persona incapace è rappresentata, per analogia, secondo le regole valevoli sulla rappresentanza in ambito medico; si rinvia quindi alla lista di cui all'art. 378 CC per determinare chi è abilitato a stipulare, in nome di una persona colpita da incapacità di discernimento, il contratto d'assistenza che definisce le prestazioni fornite dall'istituto di cura e la relativa retribuzione (art. 382 CC).

La decisione di entrare in istituto spetta al diretto interessato; se la sua capacità di discernimento è così limitata da non permettergli di esprimersi, nemmeno tacitamente, sulla questione, allora il potere del rappresentante si stende anche a questa decisione.

È riservato il caso in cui l'incapace manifesta la sua opposizione, in tal caso si applicano le disposizioni concernenti il ricovero a scopo di assistenza.

Il codice civile prevede inoltre le condizioni cui è subordinata l'adozione di misure restrittive della libertà di movimento quali la sorveglianza elettronica, impedimenti fisici come sbarre, isolamento, legamenti ecc. La sedazione medicamentosa non equivale ad una misura di contenimento, si tratta di un provvedimento medico ai sensi dell'art. 378 CC.

Affinché un provvedimento di contenimento possa essere preso è necessario che altre misure meno incisive appaiono insufficienti e che serve per evitare di esporre a grave pericolo la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di terzi o per eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all'istituto (art. 383 CC).

L'intervento deve essere spiegato al diretto interessato - è una condizione di validità - al quale si comunica la sua presumibile durata. La misura di contenimento va riesaminata a intervalli regolari e levata non appena possibile (art. 383 CC).

Per ogni provvedimento restrittivo va stilato un verbale che indichi chi ha deciso, lo scopo, il genere di misura e la durata. Della misura va informata la persona che ha il diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici che, se lo richiede, può consultare il verbale (art. 384 CC).

L'interessato o una persona a lui vicina può contestare il provvedimento mediante reclamo scritto all'autorità di protezione dove ha sede l'istituto (art. 385 CC). La misura può essere revocata o modificata oppure può essere ordinata una misura di protezione.

Gli istituti di accoglienza devono proteggere la personalità della persona incapace di discernimento e incoraggiare i contatti esterni; devono garantire la libera scelta del medico.