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Autorità parentale congiunta

I genitori coniugati esercitano congiuntamente l'autorità parentale sui figli nati durante il matrimonio.

Dal 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica legislativa relativa all'autorità parentale congiunta per i genitori non coniugati. L'autorità parentale congiunta non viene però attribuita automaticamente. I genitori non coniugati che desiderano esercitare assieme l'autorità parentale sul figlio, possono fare una dichiarazione comune in tal senso prima, durante o dopo il riconoscimento da parte del padre.

Dal 1° gennaio 2015 i genitori sono chiamati ad accordarsi anche sulla suddivisione degli accrediti per compiti educativi.

L'autorità parentale è il diritto e il dovere di prendere le decisioni necessarie che riguardano il figlio, di dirigerne la cura e l'educazione, il diritto di determinare il luogo di dimora, di scegliere la sua educazione religiosa (sino a 16 anni), e di rappresentarlo (art. 301-306 CC).

Al centro di tutte le considerazioni sull’autorità parentale vi è il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC) , pertanto essa va esercitata nel suo interesse (art. 301 cpv. 1 CC).
Con la revisione dell'autorità parentale congiunta si è voluto garantire la parità di diritti a padre e madre, nonché ai genitori coniugati come a quelli non coniugati.
Tuttavia per questi ultimi l'attribuzione non è automatica, potendo essere concessa soltanto a quei genitori che intendono assumersi tale responsabilità.

Le Autorità di protezione rifiutano l'autorità parentale congiunta soltanto nel caso sia contraria al bene del minore (art. 298 cpv. 1, 298b cpv. 2 CC).

Se i genitori sono uniti in matrimonio, esercitano congiuntamente l'autorità parentale sul figlio. In caso di divorzio il Pretore attribuisce di regola l'autorità parentale congiunta, derogando a tale principio se ciò risulta contrario al benessere del figlio (art. 298 cpv. 1 CC).
I genitori che hanno divorziato prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione (prima del 1° luglio 2014), la cui sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato dopo il 1° luglio 2009, possono chiedere l'autorità parentale congiunta (art. 12 cpv. 5 Titolo Finale CC). Invece per le sentenze precedenti, occorre che vi sia una modifica importante delle circostanze per proporre la richiesta di esercizio congiunto (art. 134 CC).

Se i genitori non sono coniugati, per legge l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298a cpv. 5 CC).

L'autorità parentale è congiunta, se il padre riconosce il figlio ed i genitori presentano una dichiarazione comune (art. 298a cpv. 1 e 2 CC), in cui attestano di
essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio;
e
essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento.

La dichiarazione va indirizzata al Servizio circondariale dello stato civile, se i genitori la rilasciano contestualmente al riconoscimento del figlio .

Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all’Autorità di protezione del domicilio del figlio (art. 298a cpv. 4 CC).

Se un genitore rifiuta di rilasciare la dichiarazione, l'altro genitore può chiedere l'autorità parentale congiunta all'Autorità di protezione, che la disporrà sempre che ciò non sia contrario al bene del figlio (art. 298b cpv. 1 e 2 CC).

Decisioni

I genitori con l'autorità parentale congiunta devono di principio disciplinare in comune tutto ciò che riguarda il figlio, coinvolgendolo secondo la sua età.

Pertanto l'autorità parentale congiunta presuppone volontà e capacità di comunicare ed un minimo di cooperazione genitoriale, così come quella di essere disposti a scendere a compromessi.

Se i genitori non riescono ad accordarsi, sono competenti per decidere il Pretore o l'Autorità regionale di protezione (art. 301a cpv. 5 CC).

Per modificare il luogo di dimora del figlio è necessario il consenso di entrambi i genitori, se esercitano congiuntamente l'autorità parentale, nel caso in cui il nuovo luogo sia all'estero o intralci in modo rilevante l'esercizio dell'autorità parentale e delle relazioni personali da parte dell'altro genitore (art. 301a cpv. 2 CC).

Entrambi i genitori devono informarsi se intendono cambiare il domicilio personale o del figlio (art. 301a cpv. 2 e 3 CC).

Il genitore che ha la cura del figlio può decidere da solo su affari quotidiani o urgenti, o qualora non sia possibile raggiungere l'altro genitore (art. 301 cpv. 1bis CC).

Attribuzione di accrediti per compiti educativi, art. 52fbis OAVS

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore una modifica legislativa concernente l'attribuzione di accrediti per compiti educativi dell'Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

Gli accrediti per compiti educativi hanno un ruolo nel calcolo delle rendite, non sono prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto, ma redditi fittizi, di cui si tiene conto al momento del calcolo della rendita. Le persone che si sono occupate di figli d’età inferiore ai 16 anni possono nel caso ottenere una rendita più elevata.

La convenzione sugli accrediti può disporre l'assegnazione totale a un genitore, oppure a metà ciascuno (art. 52fbis cpv. 2 OAVS); ossia può essere attribuito 50% madre e 50% padre, se i genitori si occupano in ugual misura della cura del figlio; 100% madre e 0% padre, se è la madre ad occuparsi prevalentemente del figlio; 0% madre e 100% se invece è il padre ad occuparsene in modo preponderante.

Al momento della sottoscrizione della dichiarazione sull'esercizio dell'autorità parentale congiunta i genitori possono pronunciarsi anche sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi.

Qualora essi non lo facciano, hanno tempo tre mesi (dalla dichiarazione sull'autorità parentale congiunta) per sottoporre la loro convenzione sugli stessi all'Autorità regionale di protezione (art. 52fbis cpv. 3 OAVS).

Nel frattempo essi sono attribuiti per legge alla madre (art. 52fbis cpv. 6 OAVS).

Se i tre mesi scadono senza che sia stato trasmesso un accordo, l'Autorità regionale di protezione deve decidere d'ufficio (tramite procedura onerosa) sulla loro assegnazione, basandosi sulla presa a carico effettiva del minore .

Nel seguito i genitori possono modificare la ripartizione tramite un accordo scritto, che avrà effetto a partire dall'anno successivo (art. 52fbis cpv. 7 OAVS), senza l'intervento dell'autorità.

La relativa documentazione va conservata dai genitori e presentata al momento della richiesta della rendita.

Per ulteriori informazioni in merito a questo tema si può consultare l'opuscolo "1.07 Generalità - Accrediti per compiti educativi dal 1° gennaio 2015"typo3/ e rivolgersi alla propria cassa di compensazione AVStypo3/.