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Campo di applicazione

La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato si applica ai seguenti soggetti:

  • Gran Consiglio (compresi l'Ufficio presidenziale e le commissioni);
  • Consiglio di Stato, amministrazione cantonale (e commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti);
  • autorità giudiziarie penali, civili e amministrative e Consiglio di Stato quale autorità di ricorso del contenzioso amministrativo (limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza);
  • assemblee comunali, consigli comunali e loro commissioni, municipi, commissioni e delegazioni municipali e amministrazioni comunali;
  • enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria, organismi incaricati di compiti pubblici (ad esempio AET, EOC, USI, SUPSI, ACR, Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, patriziati, parrocchie, consorzi di Comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, FART).

La LIT non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.